Ok, complimentoni a Giorgia ed Elly: hanno trovato la quadra per varare l’ennesima fuffa ideologica per accontentare la piazza. Il sesso senza consenso era reato già prima della loro geniale trovata, ora salta fuori che il consenso deve essere “libero e attuale”. La nuova formulazione stabilisce che «chiunque compia, faccia compiere ovvero subire atti sessuali a un altro individuo in assenza del consenso libero e attuale, è punito tramite la pena della reclusione da sei a dodici anni». Bene, ma quando e soprattutto come il consenso può essere definito “libero e attuale”? In rete si susseguono le ipotesi più assurde e per certi versi anche comiche, ma è la stessa formulazione della novella fuffa che alza la palla ai buontemponi.
Chi suggerisce un atto notarile prima del rapporto, chi si accontenta di un modulo prestampato da compilare, chi al modulo aggiungerebbe aggiornamenti ogni 10 minuti, chi vorrebbe una liberatoria post-coito da firmare prima di infilarsi sotto la doccia, chi suggerisce una webcam puntata sull’alcova, chi vorrebbe un testimone per lui ed uno per lei come per i matrimoni, chi pensa di convocare un pubblico ufficiale ai piedi del letto per tutta la durata del rapporto… Questo solo per i rapporti sessuali consumati in casa o in albergo da coppie più o meno stabili, non stiamo ad elencare i suggerimenti più bizzarri per dimostrare il consenso nei rapporti occasionali consumati in auto, in tenda, in camporella, nei bagni delle discoteche o tutte le infinite variabili da film.

Il regalo novembrino al femminismo d’assalto: fuffa giuridica.
Ironia a parte, appare opportuna una risposta giuridica chiara ed inequivocabile. Non è possibile indicare le sanzioni per un comportamento sbagliato, senza aprire il minimo spiraglio su quale dovrebbe essere il comportamento virtuoso. Vale a dire che servirebbero dei decreti attuativi per specificare come si certifica il consenso, ovvero come prima si acquisisce e poi si conserva una valida certificazione del consenso producibile in giudizio. Non è una provocazione: in parte basterebbe questo a svelare la fuffa di questa trovata novembrina, in parte è la richiesta concreta di come tradurre in pratica la prova del consenso, in assenza della quale chiunque può essere accusato di violenza sessuale anche diversi mesi dopo un qualsiasi rapporto, che sia una conoscenza occasionale, una fidanzata che scopre un tradimento, una convivente in cerca di vendetta perché non accetta di essere lasciata, un’amante scoperta dal marito, una moglie in via di separazione.
Tutte casistiche reali e documentate: succede, piaccia o meno succede. Il problema del consenso revocabile a posteriori, senza che il partner maschile ne sappia nulla, è ampiamente trattato da anni su questo portale, e anche nel libro “Malapianta” a cui ho collaborato, nel capitolo sui reati di percezione. La fuffa che la politica bipartisan si sente in obbligo di partorire ad ogni novembre, per genuflettersi devotamente a un’ideologia minacciosa e opprimente, non cambia un dato di fatto che, estremizzato ma anche sintetizzato in modo pressoché definitivo, in Italia (e altrove) suona così: “è stupro quando la donna decide che lo sia”.