I diritti delle donne sono diritti umani, è una delle massime femministe, proclamata durante il celebre discorso dall’allora first lady degli Stati Uniti, Hillary Clinton, il 5 settembre 1995, alla Conferenza dell’ONU di Pechino, il raduno di Norimberga del femminismo. Prima di esaminare quest’affermazione, è importante comprendere che l’esistenza stessa del concetto di “diritto” è assai recente. L’età dei diritti, come vengono oggi concepiti, data in linea di massima dal Settecento, il che significa che in un’immaginaria linea del tempo delle civiltà umane essa non occuperebbe che un ultimo, ridottissimo segmento. Il mondo antico non conobbe nulla di paragonabile al nostro attuale concetto di “diritti umani”. Nelle antiche civiltà dell’Oriente, nel quadro di un potere considerato assoluto e di origine divina delle monarchie centralistiche, l’attenzione era puntata sui doveri dei sudditi. Nemmeno nei sistemi di cittadinanza delle poleis greche o della respublica romana esistevano istituti che si riferissero alla garanzia di diritti umani fondamentali, preoccupati unicamente di tutelare le prerogative e gli obblighi dei cittadini. A livello teorico, lo stoicismo elaborò, come fece più tardi il cristianesimo, la dottrina dell’uguaglianza fra tutti gli uomini, in quanto esseri razionali; da qui Cicerone affermò che ciascun individuo appartiene a una civitas maxima – una cittadinanza universale dell’umanità dotata di ragione – le cui leggi positive devono ispirarsi alla suprema lex naturae, l’unica vera legge divina e da sempre esistente. Ma quest’embrione di un principio giuridico-politico, che prefigurava per molti aspetti il moderno giusnaturalismo, non diede luogo a diritti individuali giuridicamente riconosciuti perché operava in sistemi politici, come quelli antichi, che muovevano sempre dal bene comune, dall’utilità generale, dalla salvezza dello stato – e non dall’individuo – per elaborare le proprie norme.
In età medievale, il diritto feudale, che disciplinava il rapporto di vassallaggio, prevedeva obblighi di fedeltà da parte del vassallo contro obblighi di protezione da parte del signore. Se il signore abusava dei suoi poteri, il diritto feudale rendeva legittima l’opposizione del subordinato, sino al ripudio del vassallaggio. Di fatto, la concezione cristiana della universale fratellanza degli uomini e della loro uguaglianza dinanzi a Dio tracciavano i limiti del potere regale e signorile: la legge divina, che il principe cristiano era tenuto a rispettare, gli vietava ogni arbitrio circa la vita, la persona e la proprietà dei suoi sudditi. A questo principio giuridico si rifecero, nel Basso Medioevo, le lotte in difesa dei diritti di libertà condotte da feudatari e città contro i sovrani (ad esempio la Magna Charta Libertatum del 1215). Ma la concezione medievale di questi genere di diritto resta ancora molto distante da quella moderna, principalmente per due motivi: la garanzia dei diritti è concepita come una autolimitazione del potere, ovvero come una concessione del sovrano o signore; tali diritti valgono solo per determinate cerchie di persone, o per ceti, o per località, non per ciascuno e per tutti, non universalmente. Si trattava di legislazioni particolari, o di esenzioni particolari dalla legislazione, spettanti a soggetti specifici, non si trattava quindi di diritti individuali e universali di libertà come noi li intendiamo oggi.

L’evoluzione dei diritti
La moderna concezione dei diritti umani nasce e si afferma in ambito filosofico, nel XVII secolo, e occorre attendere la fine del XVIII secolo perché essa inizi a tradursi in atti giuridici e politici. Nel corso del XVII secolo, le guerre di religione posero all’ordine del giorno la tematica della libertà religiosa e della tolleranza e il giusnaturalismo affermò l’esistenza di un diritto universal, di cui ciascun individuo è titolare per natura. Il Settecento fu la svolta, grazie all’opera degli illuministi, innalzò la tematica dei diritti umani a grande tema del dibattito pubblico. Inoltre si sostenne l’esistenza di diritti spettanti a qualsiasi essere umano, in quanto tale, sotto qualsiasi giurisdizione, cioè l’universalizzazione dei diritti. Di seguito arrivarono le due grandi Dichiarazioni dei diritti rivoluzionarie – quella americana del 1776 e quella francese del 1789 – e le Costituzioni che ne derivarono. Le due Dichiarazioni settecentesche coniugarono i grandi temi della filosofia con una battaglia politica volta a mutare le cose. Prima arrivarono i diritti civili (l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge), dopodiché, un secolo più tardi circa, i diritti politici (diritto di elettorato attivo e passivo, diritto di associazione) e, infine, i diritti sociali degli stati moderni (all’istruzione, alla salute, alla sussistenza, alla sicurezza sociale), ma il camino percorso fino a nostri giorni non è stato né agevole né universalmente condiviso.
Evidentemente, bisogna distinguere tra “Diritto” e “diritti”. Il Diritto è l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti fra i cittadini e fra questi e lo Stato. I diritti invece sono interessi soggettivi, di cui è titolare il singolo individuo, la persona, il cittadino. I diritti identificano dunque un campo di valori, rientrano nell’ambito etico-filosofico che spesso non coincide con l’ambito giuridico-politico del Diritto. Il Diritto positivo è quindi una realtà storicamente variabile e la sfera morale e personale (dei diritti) non coincide necessariamente con quella giuridica. Gli illuministi proclamavano i diritti dell’uomo, ma ben pochi di essi si spinsero fino a richiedere l’abolizione della schiavitù. Su questo punto, nemmeno Gesù Cristo, che proclamava l’uguaglianza degli esseri umani come figli di Dio. L’Inghilterra settecentesca, all’avanguardia nella tutela dei diritti di cittadinanza, era in prima fila nel governare il traffico bestiale di esseri umani dall’Africa all’America. Dal canto suo la Costituzione americana, dopo avere solennemente proclamato i diritti dell’uomo, non faceva menzione dei diritti degli indigeni e degli schiavi. Il filosofo John Locke considerava tre i diritti fondamentali, la vita, la libertà e la proprietà: avrebbe giudicato una follia includere nella lista il diritto di voto o quello a un giusto salario, che noi oggi riteniamo irrinunciabili. E avrebbe visto come una profonda violazione dei diritti umani la violazione del diritto di proprietà, ciò che avviene oggi sistematicamente nelle cause di divorzio tramite la sottrazione dei beni agli uomini separati. Ma ai giudici moderni dell’industria del divorzio e alla società, al contrario dell’opinione di Locke, questo non genera alcun problema morale, come non generava alcun problema morale nel Settecento, alla società e ai giudici che regolavano il commercio degli schiavi, l’istituzione della schiavitù.

Un profluvio di diritti. Ma i doveri?
I diritti ritenuti “fondamentali” variano quindi al mutare delle condizioni storiche e dei sistemi culturali e sociali (basta pensare, ad esempio, all’evoluzione storica del diritto all’infanticidio o del diritto all’aborto). Per questo motivo diventa pressoché impossibile definire universalmente una volta per tutte i diritti umani, sovente in conflitto fra loro (ciò che è un diritto per alcuni è un impedimento per altri: basti pensare al conflitto fra diritto alla proprietà e diritto all’uguaglianza, o al diritto sessuale, a seconda se riferito agli uomini o alle donne). Per ultimo, bisogna non dimenticare un altro aspetto fondamentale, che oggi raramente viene considerato: l’idea di diritto è inseparabile da quella di dovere: un diritto di un individuo è ciò che corrisponde grazie al dovere di un altro. Là dove non ci sono doveri, non ci sono diritti. Al diritto di voto, ad esempio, corrisponde il dovere di garantirlo agli altri, anche mediante il supremo sacrificio di difenderlo in una guerra a rischio della propria vita. Chi non ha l’obbligo di garantirlo agli altri non dovrebbe avere il diritto di votare. Nelle famiglie “patriarcali”, il padre era insignito del potere decisionale perché aveva il dovere di mantenimento e rispondeva civilmente e penalmente per tutto il nucleo familiare. I figli acquisivano lo stesso diritto quando uscivano dal nucleo familiare e, formandone un altro, assumevano lo stesso dovere del padre. Tra il diritto e il dovere però, quello messo in risalto era il dovere, non il diritto. Di fatto, fino a non molto tempo fa, prevaleva nell’immaginario sociale la “cultura dei doveri”, le famiglie, la Chiesa, lo Stato, i filosofi (in primis Kant) ragionavano in questi termini. Pian piano, dall’Ottocento in poi, si è imposta una rivoluzione del pensiero che ha trasformato una società basata sulla “cultura dei doveri” in una società basata quasi in esclusiva sulla “cultura dei diritti”, facendo praticamente scomparire dall’immaginario sociale il concetto di “doveri”.
Tutto il movimento femminista, compreso il celebre proclama di Hillary Clinton sopracitata all’inizio, è figlio di questa “cultura dei diritti”. Da circa duecento anni, parlare di donne vuol dire rivendicare diritti. I diritti delle donne è diventato uno slogan femminista ricorrente, un’espressione fatta adoperata di continuo dai media e dalla politica. Ministero per i Diritti delle donne (Ministère des Droits des femmes), recita esplicitamente il Ministero francese. La frequenza d’uso della parola “diritti” nelle rivendicazioni e negli scritti femministi è inversamente proporzionale all’utilizzo della parola “doveri”. Qualcuno ha mai sentito nominare, dai media o da parte delle istituzioni o della politica, l’espressione i doveri delle donne? Nell’immaginario femminista, ai diritti non corrispondono mai doveri, il femminismo ha sempre preteso i diritti senza il sacrificio dei doveri. L’esempio storico più paradigmatico di questa realtà è rappresentato dal modo nel quale il femminismo ha sempre concepito il diritto di voto e il dovere di coscrizione. La grande menzogna che nasconde il femminismo può essere sintetizzata nel fatto che le femministe richiesero il diritto di voto senza esigere per loro il dovere di difendere a nome di tutti tale diritto anche in caso di guerra – e tutto ciò fu denominato “parità”. I diritti senza i corrispettivi doveri non sono diritti, sono privilegi.