Riceviamo dagli amici della schiera “antisessista”, e volentieri pubblichiamo.
È stato recentemente presentato in Senato il Disegno di Legge DDL 1752, “Disposizioni in Materia di Linguaggio Non Discriminatorio in Ambito Giuridico e Amministrativo”. Nonostante a prima vista sembri voler rendere neutro il linguaggio normativo – sia del codice penale e di procedura penale, sia del codice civile e di procedura civile, sia del codice della strada – lo fa solo in parte, omettendo alcune soluzioni che potrebbero rendere, a nostro avviso, effettivamente completo e paritario il cambiamento che è disposto a produrre. Ad esempio, invece di: «utilizzare la parola: “persona” quando è scritto “uomo” o “donna”», il DDL riporta: «utilizzare la parola: “persona” quando non è rilevante il sesso di appartenenza». Questa formulazione, plausibilmente, previene che la legge diventi neutra per il genere laddove favorisce le donne. Similmente, il DDL impone che si scriva “donne e uomini” invece di “uomini e donne” o un’alternanza delle due varianti, indizio che rivela non un’abolizione del linguaggio sessuato, bensì una sua specifica gerarchia, che mette le donne sempre e a prescindere prima degli uomini.
Ancora, il DDL richiede: «la parola: “omicidio”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “assassinio”»; mentre non fa lo stesso con il termine “femminicidio”, molto più sessuato rispetto a “omicidio” (la cui radice – lo ricordiamo – richiama homo quale essere umano, appartenente alla specie umana, e non come “uomo”, maschio adulto), evitando di sostituirlo ad es. con «assassinio di genere». Ancora più grave, si richiede di sostituire il termine “violenza di genere” con “violenza maschile contro le donne”, perlomeno quando colpisce le donne. Questo ignorando sia le vittime femminili lesbiche e bisessuali di violenza di genere, sia la necessità di un corrispettivo “violenza femminile contro gli uomini” per i casi di vittime maschili di perpetratrici donne (formula che comunque noi non auspichiamo, perché a sua volta incompleta, escludendo le vittime maschili di violenza di genere in coppie omosessuali).

La rimozione della violenza femminile
Assurdo trovare nel testo un’apologia dell’invisibilizzazione e rimozione di tutti i diritti delle vittime maschili di violenza di genere e domestica, oltre alla presunzione che vi sia un movente discriminatorio o “patriarcale” in tutti i casi di violenza di genere e domestica femminile, anche prima di aver ascoltato o acclarato il movente dell’aggressore: «Non può essere sottovalutato come i processi di stereotipizzazione, di marginalizzazione e di scomparsa colpiscano sistematicamente le donne. Perfino l’espressione “violenza di genere”, nella sua apparente neutralità, ha finito per oscurare le responsabilità maschili nella violenza contro le donne, in quanto mogli, compagne, fidanzate, amanti, in quanto donne considerate proprietà di un uomo. Occorre, in questo caso, parlare e scrivere di violenza maschile contro le donne e non, semplicemente, di violenza di genere in quanto, non si tratta di una violenza generica ma è frutto di una cultura patriarcale di possesso della donna, di dominazione, di controllo e di dominio su di essa e sulla sua libertà di autodeterminarsi». Pertanto, nell’articolo 1 si legge: «3. Nelle disposizioni legislative vigenti, le parole: “violenza di genere”, ovunque ricorrono, qualora riguardino atti compiuti da un uomo in danno di una donna, sono sostituite dalle seguenti: “violenza maschile contro le donne”».
Questa invettiva e questa disposizione si traducono in un cambiamento grottesco e certamente non paritario dei codici, in cui le vittime maschili di violenza domestica o relazionale vengono classificate di fatto come vittime di serie B rispetto alle corrispettive femminili. Parimenti grave il fatto che, invece di estendere ai casi di circoncisione rituale, o non consensuale, o minorile, o comunque non per necessità mediche, le tutele relative alle mutilazioni genitali femminili, si vuole rendere la norma ancora più limitata. Ad es. una persona biologicamente femmina che ha intrapreso un percorso di transizione e ha documenti che ne indicano l’identità come uomo, rischia di non essere più tutelata dalla legge se vittima di mutilazione genitale: «Emblematico è anche l’articolo 61, comma 1, numero 11-quinquies, del codice penale, che si riferisce a una “persona” in gravidanza, evitando di nominare la donna. C’è da domandarsi perché il legislatore abbia così poco in considerazione le donne, declinandole al maschile anche quando la norma le riguarda specificamente, come previsto anche all’articolo 583-bis del codice penale rubricato “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, nel quale la donna viene denominata “cittadino italiano o straniero”». Lo stesso vale per l’assistenza alla gestazione agli “uomini trans”, che essendo donne possono rimanere incinta, ma con questo DDL resterebbero privi delle relative tutele in quanto legalmente “uomini”.
La proposta di modifica del DDL 1752
L’opportunità di modificare questo DDL per eliminare le norme che discriminano gli uomini.
Il DDL 1752 risulta quindi un progetto incompleto e ingiusto, ma paradossalmente offre una opportunità molto utile, se modificato ad hoc. Infatti, proponendo di modificare in un colpo solo il linguaggio utilizzato nel codice penale, nel codice civile, nei codici di procedura e nel codice della strada, questo Ddl è ottimo materiale di base che, con le opportune modifiche, renderebbe possibile abolire tutte le discriminazioni legali antimaschili in una unica mossa, senza dover creare nuove proposte di legge per ciascun punto. Come si potrebbe fare, nel concreto? Prendiamo come base il DDL 1752 come è attualmente (fine luglio-inizio agosto) compilato e modifichiamolo nella direzione illustrata, chiedendo cioè:
1) a) Di includere parole come “femminicidio”, “donna” e “donne”, “ragazza” e “ragazze”, “bambina” e “bambine”, “femmina” e “femmine”, “femminile” e “femminili”, “madre” e “madri”, “materno/a/i/e”, “femminilità” e “maternità”, tra quelle che dovranno essere sostituite con formule neutre;
– b) di renderlo applicabile anche quando è rilevante il sesso di appartenenza (per evitare che le discriminazioni antimaschili non vengano toccate a causa di questo cavillo).
– c) di rimuovere la parte relativa a “violenza maschile contro le donne”, per rispettare le vittime maschili di violenza di genere;
– d) di estendere la parte sulla gestazione ai soggetti “trans”, e quella sulle Mutilazioni Genitali Femminili a tutti i casi mutilazione genitale, compresa la Circoncisione Maschile Rituale o Non Necessaria;
– d) Di alternare o sostituire “donne e uomini” con “uomini e donne” all’interno del DDL.
2) Sostituire i riferimenti al femminile, rendendoli neutri rispetto al genere, in tutte le disposizioni indicate nell’elenco sottostante, oppure di inserire misure equivalenti per gli uomini ove non fosse possibile rendere neutra la norma (per esempio nel caso del parto in anonimato, dove la misura equivalente comporterebbe la rinuncia alla paternità legale durante il periodo in cui la donna può ancora abortire o lasciare il figlio in ospedale con parto in anonimato). Le norme di cui si richiede la modifica sono:
* Normativa sul Femminicidio e aggravanti solo femminili per i reati del Codice Rosso;
* Articolo 578 del Codice Penale (Infanticidio), che assegna una pena minore alla madre rispetto al padre, anche in caso di depressione post-nascita paterna;
* DPR 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1 (Parto in Anonimato, per includere, oltre a
quella alla maternità, anche la Rinuncia alla Paternità Legale);
* Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Reddito di Libertà), attualmente per sole donne;
* Normativa sul Patrocinio Gratuito per le sole vittime femminili di determinati reati;
* Commissione Femminicidio ma non anche Androcidio;
* Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (“Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica” e misure relative a Centri AntiViolenza e Case-Rifugio);
* Decreto 28 novembre 2024 relativo ai Centri e ai Programmi per Autori di Violenza (attualmente solo Autori Uomini, non anche Autrici Donne);
* Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Azioni Positive, Quote Rosa ma non Azzurre e Incentivi Occupazionali per l’occupazione femminile ma non per l’assunzione di uomini nei settori lavorativi dove sono sotto-rappresentati);
* Legge 53/2000, art. 14 (Congedi Parentali e differenza di lunghezza tra Congedo di Paternità e quello di Maternità);
* Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Imprenditoria Femminile, senza che sia esteso agli uomini nei settori a minoranza maschile);
* Legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni Positive in ambiti lavorativi a maggioranza femminile e in ambito scolastico, accademico e universitario a minoranza maschile: per contrastare l’abbandono scolastico, principalmente maschile, e per la parità nel lavoro);
* Legge 28 giugno 2012, n. 92 (misure per l’occupazione e il mercato del lavoro, che consentono di facilitare l’assunzione, ma non per gli uomini negli ambiti in cui sono poco rappresentati, e vi è un’assenza di equiparazione delle misure di contrasto alla discriminazione sul lavoro maschile e femminile);
* Legge 14 novembre 2000, n. 331 (riordino delle Forze armate e misure connesse; non paritaria in merito a sgravi, incentivi e facilitazioni per le assunzioni maschili, anche nei micro-settori o micro-ambiti a minoranza maschile delle forze armate e delle forze dell’ordine);
* Legge 8 marzo 2001, n. 40 (detenute madri e rapporto con i figli);
* Legge 21 aprile 2011, n. 62 (misure alternative alla detenzione per genitori con figli minori): entrambe le misure peccano di una mancata estensione delle misure alternative al carcere e agevolative ai detenuti padri con figli, evitano di equiparare i condannati padri alle condannate madri e di valorizzare nello stesso modo il rapporto tra detenuti padri e figli, come già avviene con detenute madri e figli, ad esempio per quanto riguarda l’assistenza all’esterno dei figli minori;
* Assenza di estensione agli uomini degli anticipi pensionistici per numero di figli ed assenza di Opzione Uomo (come già esiste Opzione Donna) o misure analoghe per equiparare l’età pensionabile maschile a quella femminile (Legge 8 agosto 1995, n. 335; benefici pensionistici connessi alla genitorialità);
* Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare e liste di leva), che non prevede l’estensione alle Donne delle Liste di Leva solo maschili dei comuni italiani;
* Decreto 28 novembre 2024 in materia di diritti e pari opportunità (esclusione esplicita del miglioramento della condizione maschile tra gli obiettivi delle risorse e dei fondi per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, oltre che delle Commissioni Regionali Pari Opportunità).
3) Sarebbe opportuno inoltre: – che la Commissione parlamentare femminicidio sia trasformata in una commissione dedicata alla violenza domestica, familiare, relazionale e di genere con riferimento a tutte le vittime, indipendentemente dal sesso;
– che tra gli obiettivi istituzionali delle Commissioni Regionali Pari Opportunità sia esplicitamente inclusa la promozione dell’uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini indipendentemente dal sesso.
4) Si chiede infine, in base all’art. 3 della Costituzione, di rendere neutra per genere e paritaria ogni altra norma non menzionata nell’elenco, ma già presente nell’ordinamento legislativo che utilizzi riferimenti esclusivi a donne, femmine, madri o categorie equivalenti.