In Italia le pari opportunità stanno sulla carta, ma all’atto pratico generano pure e semplici disparità. Di recente la Fondazione Cecchettin sta promuovendo un bando aperto presso l’Università di Siena che, in teoria, intende offrire sostegno e opportunità a chi si trova in situazioni di particolare vulnerabilità. Tuttavia, formulazioni linguistiche apparentemente inclusive, burocrazia formale e realtà operative continuano a viaggiare su binari opposti. È il caso dei requisiti previsti per l’accesso ai percorsi di protezione da violenza di genere che, pur adottando formule neutre come “le/i persone”, nascondono nella pratica importanti criticità e barriere per la popolazione maschile. A prima vista, la formulazione formale sembrerebbe non discriminare in base al sesso. Tuttavia, un’analisi approfondita della filiera istituzionale e territoriale rivela un evidente corto circuito tra il testo del regolamento e la concreta possibilità d’accesso per gli uomini.
Il bando richiede, quale requisito d’accesso inderogabile al comma 2 lett. a), che il candidato sia inserito in un percorso di protezione “debitamente certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio”. Qui si innesta la prima e più profonda disparità: la stragrande maggioranza dei Centri Antiviolenza operanti sul territorio nazionale e accreditati presso le regioni (compresi quelli aderenti alle reti nazionali più diffuse) declina statutariamente l’assistenza esclusiva al genere femminile. Per regolamento interno e impostazione metodologica, un uomo che si rivolga a un centro antiviolenza non viene preso in carico e, di conseguenza, non può ottenere alcuna certificazione da tali enti. Allo stesso modo, la rete delle case rifugio è strutturata quasi al 100% per l’accoglienza di donne e minori. Per ragioni di tutela, riservatezza e configurazione degli spazi, un soggetto maschile non ha accesso fisico a tali strutture.

Parità teorica e disparità reale
Di fatto, due dei tre canali di certificazione previsti espressamente dal bando risultano inaccessibili a priori per un uomo. L’unico canale teoricamente percorribile per un uomo vittima di violenza rimane quello dei servizi sociali del comune di residenza. Ma anche su questo fronte si riscontrano ostacoli sistemici tutt’altro che trascurabili. Sebbene infatti i servizi sociali pubblici siano tenuti all’universalità delle prestazioni, non tutti gli enti locali dispongono di linee guida e protocolli operativi definiti per la gestione della violenza intrafamiliare subita dagli uomini. Non solo: se per una donna la presa in carico da parte dei servizi sociali si traduce spesso nel rapido inserimento in una casa rifugio o alloggio protetto, per l’uomo il percorso rischia di arrestarsi per carenza di strutture socio-abitative dedicate o convenzionate. Infine, la violenza domestica o psicologica a danno degli uomini soffre ancora di un grave stigma sociale e di un forte sottotracciamento istituzionale, che rende l’iter di attestazione formale lungo, complesso e incerto. La disparità insomma è assicurata.
L’utilizzo dell’espressione “le/i persone” e il richiamo formale all’art. 24 del D.Lgs. 80/2015 permettono così al bando di superare il vaglio di legittimità formale e di presentarsi come uno strumento equo e inclusivo. Tuttavia si tratta di un diritto teorico che non offre pari strumenti pratici di esigibilità si trasforma in una discriminazione indiretta. Riconoscere l’accesso a un bando sulla carta, per poi vincolarlo all’esibizione di una certificazione rilasciata da una rete di protezione (centri antiviolenza e case rifugio) che per prassi o statuto esclude gli uomini, significa creare un’asimmetria d’accesso, una disparità nelle opportunità. Per garantire che le pari opportunità non rimangano solo un esercizio stilistico sui testi delle norme, sarebbe necessario consentire che lo stato di vittima di violenza possa essere documentato o certificato anche da altri soggetti dell’ambito pubblico e sanitario (es. referti di strutture ospedaliere/Codice Rosa, querele o procedimenti penali pendenti con misure cautelari di allontanamento, relazioni di consultori familiari o di enti terzi autorizzati). Occorrerebbe poi creare o accreditare sportelli di ascolto e strutture di accoglienza specificamente formati per gestire casi di violenza intrafamiliare ed emergenza abitativa maschile e infine riconoscere le specifiche difficoltà di tracciamento e presa in carico istituzionale, evitando di calcare i requisiti di accesso esclusivamente sul modello operativo pensato per i centri antiviolenza tradizionali. Finché la rete territoriale e le prassi amministrative non si adegueranno, la dicitura “le/i persone” nei bandi rischierà di rimanere una mera formula di facciata, incapace di offrire una reale e concreta eguaglianza di opportunità.