Il Senato ha dato via libera al DdL Costa: pubblicare le sentenze di assoluzione da oggi diventa un obbligo per i media. Dice Enrico Costa, il promotore: «il procedimento penale si avvia con le contestazioni e si conclude con la pronuncia di un giudice. Pubblicare solo l’accusa, omettendo di pubblicare la sentenza di assoluzione, significa omettere la verità processuale e fornire un’immagine distorta della persona interessata dalla vicenda (…) è una norma che tutela concretamente la reputazione delle persone coinvolte in un procedimento penale (…) oggi nasce una legge liberale che rimette al centro la reputazione e il diritto di una persona di non restare prigioniera per sempre di un’accusa dalla quale è uscita completamente estranea (…) ogni anno 500mila cittadini sono assolti o vedono archiviato il loro procedimento penale, ma nel frattempo molti di essi sono stati sbattuti sui giornali. Ebbene, una volta proclamata la loro innocenza, la notizia dell’assoluzione è spesso omessa o relegata in insignificanti trafiletti». La norma prevede la possibilità, per chi ha avuto una sentenza di assoluzione, proscioglimento o archiviazione, di rivolgersi alla testata che aveva dato notizia del procedimento per chiedere la pubblicazione della notizia. La testata, che sia giornalistica, radiofonica o televisiva, è chiamata a darne risalto «con rilievo adeguato allo spazio già riservato al procedimento penale.
Le accuse che si rivelano prive di fondatezza riguardano diversi capi di imputazione, dai reati fiscali a quelli finanziari, dalla compravendita di voti a peculato, corruzione, concussione ecc., quindi inchieste che coinvolgono imprenditori, parlamentari, amministratori locali. Non ci occupiamo di inchieste sui colletti bianchi, abbiamo in archivio prevalentemente i processi dei poveri cristi vittime di false accuse da Codice Rosso e, in tale ambito, si rileva con continuità un curioso accanimento dei cronisti nel dare risalto alle accuse narrate dalla sedicente vittima, rispetto agli esiti assolutori dei processi: gli articoli elencano tutti i minimi particolari delle accuse, per poi concludere laconicamente “ma il giudice lo assolve”, senza spiegare ai lettori quali elementi abbiano dimostrato nel processo l’infondatezza della narrazione trasformata in castello accusatorio. Se ne ricava l’impressione di un’ingiustizia: l’imputato, certamente colpevole, per misteriosi motivi è riuscito ad evitare la condanna. Applicando l’obbligo previsto dalla nuova legge non sarebbe più possibile attuare operazioni del genere.

Obbligo di pubblicare la verità
È un effetto concreto del vademecum dell’Ordine dei Giornalisti, del quale ci siamo già occupati qui. Inoltre tali informazioni devono essere scovate nei meandri del web, le fonti sono prevalentemente piccoli media locali online quali infocilento, ecovicentino, lavocedimanduria, positanonews, umbria24, ottopagine, reggio2000, quibrescia, altromolise, senigallianotizie, ecc. Mai sui media nazionali come i TG e le testate a grande diffusione. Possiamo quindi sperare in una futura facilitazione nel reperire notizie per arricchire l’osservatorio statistico, se la norma sull’obbligo di pubblicizzazione verrà correttamente applicata. Siamo in Italia quindi tale riserva è d’obbligo, vedi cos’è accaduto con la Legge 54/2006… Tuttavia il nuovo articolo 144ter del Codice della Privacy, invece di generare soddisfazione collettiva suscita diffusi mal di pancia tra le opposizioni. Il senatore Filippo Sensi (PD) tuona contro il «tentativo di vendicarsi dei giornalisti, del loro lavoro, della libertà di informazione, in un contesto in cui il giornalismo è sotto attacco, mal tollerato e colpito da vari poteri». Per Ada Lopreiato (M5s), la norma «limita la libertà di stampa». Ilaria Cucchi (AVS) boccia il diktat di ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l’indagato. Walter Verini (PD). «il tema è delicato e riguarda il rapporto della maggioranza con i principi costituzionali della libertà di informazione e del diritto alla privacy. I giornali non sono organismi di regime, ma devono fare con coscienza il loro lavoro». Elly, Angelo e Giuseppi non si sono espressi, almeno non ancora.
In sintesi: per la maggioranza dire che un tizio è innocente e viene assolto è una conquista di civiltà, per l’opposizione è un attacco alla libertà di stampa e una vendetta contro i giornalisti. Quindi scrivere “accusato di stupro” è dovere di cronaca, scrivere “non era vero, è stato assolto” non è un obbligo verso la verità, ma una vendetta contro la libertà di stampa. Di più: l’ipotesi prevale sulla realtà. Infatti infangare una persona riferendo un’ipotesi di reato infamante si può, anzi, si deve. Riferire invece una realtà accertata (dal tribunale, non dall’imputato) è una limitazione alla libertà di stampa, un vile attacco al giornalismo. Sembra trapelare una certa allergia alla verità che privilegia la diffusione di insinuazioni rispetto al reale esito dell’iter giudiziario. Un altro aspetto merita di essere sottolineato: la politica delle larghe intese per il DdL Costa ha fallito, ha trovato applicazione solo nel caso della legge sul “femminicidio”. Per l’art. 577bis sono state superate d’incanto tutte le divisioni fra partiti, frange e correnti. Nemmeno una leggera obiezione, una velata critica, una minuscola modifica, il testo da votare era perfetto e non ha registrato nemmeno una singola astensione Tutti allineati e coperti nell’approvare per acclamazione la legge pretesa dalle piazze e subito dopo, visto che non dava i risultati sperati, ferocemente contestata dalle stesse piazze che l’avevano chiesta. Non se ne può più di una politica inquinata dall’ideologia di genere. Forse Enrico Costa, per raccogliere consensi unanimi, avrebbe dovuto specificare che l’obbligo di pubblicazione dell’esito favorevole all’imputato era circoscritto alle donne assolte per incapacità di intendere e volere. Probabilmente avrebbe avuto meno contestazioni.